Favor libertatis
Alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dal Governo (Primo Piano Nazionale per l’Integrazione), pubblichiamo nell’odierna rubrica domenicale, l’abstract di una ricerca svolta da un gruppo di sociologi dell’Università di Bari sul tema del trattenimento dei migranti che evidenzia falle in una burocrazia votata più ad assumere decisioni abitudinarie che ad entrare nel cuore dei problemi.
La ricerca, pubblicata nel 2017, si riferisce a dati raccolti nel 2015.
Ringraziamo il Prof. Nicola Schingaro, sociologo dell’Università di Bari, per averci fornito questi spunti di riflessione nutrendo la speranza che si avvii un processo di umanizzazione anche in questo delicato e complesso ambito di intervento nella gestione delle pratiche sulla gestione dei flussi migratori.
In questo contributo, si presenta la sintesi dei risultati di una ricerca – realizzata da G. Campesi, P. Donadio e N. Schingaro (Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”) -che ha analizzato i provvedimenti di convalida e di proroga del trattenimento nel CIE di Bari-Palese, emessi dall’Ufficio del Giudice di Pace (GdP) di Bari nel primo e nell’ultimo trimestre del 2015. Complessivamente, sono stati raccolti 322 provvedimenti a partire dai quali è stato possibile estrarre dati utili per un’analisi quantitativa (con l’utilizzo del software SPSS) e un’analisi qualitativa (con l’ausilio del software Atlas.Ti).
I risultati evidenziano intanto la scarsa qualità di controllo giurisdizionale sui provvedimenti di trattenimento adottati dalle Questure ai sensi del d.lgs 286/1998. Sono udienze di breve durata (svolte nel CIE), che portano a provvedimenti scarsamente motivati o privi di ogni motivazione. Esse rinviano all’esercizio di una funzione di controllo meramente burocratica, diretta più ad una validazione formale dei provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa sulla libertà personale degli stranieri che all’esercizio del controllo giurisdizionale imposto dall’art. 13 della Costituzione. Durante le udienze prese in esame non è stata mai fatta una valutazione approfondita sul “rischio di fuga” dello straniero, ovvero sul presupposto principale che legittima il ricorso al trattenimento. Di certo, anche per la qualità della formulazione del dettato normativo, prevale la tendenza a presumere tale rischio con uno o più indici astrattamente definiti dal legislatore e riportati nei provvedimenti attraverso un elenco pre-stampato. Non sono mai prese in considerazione alternative al provvedimento di trattenimento, neppure quando lo straniero è in possesso di documenti d’identità o di un domicilio in cui essere rintracciabile. La valutazione della concreta possibilità di rimpatrio è apparsa assai superficiale, anche nei casi di stranieri già attinti da diversi provvedimenti di espulsione o colpiti da altri provvedimenti di trattenimento. Dinanzi ad un controllo giurisdizionale così blando sull’attività delle Questure, la riforma dei termini massimi di trattenimento ha per lo meno introdotto un correttivo che riduce il rischio che lo straniero “non deportabile” subisca lunghi ed ingiustificati periodi di privazione della libertà personale. C’è inoltre la tendenza dei GdP a motivare più attentamente i provvedimenti di remissione in libertà degli stranieri, anziché le convalide o le proroghe del trattenimento. Questo dato non è affatto secondario poiché esplicita con un certa chiarezza il retro-pensiero che guida l’azione dei GdP nell’esercizio della loro funzione giurisdizionale. In sostanza, per il GdP di Bari, la privazione della libertà dello straniero sarebbe la regola, una, che peraltro non è necessario giustificare, mentre crede sia invece necessario motivare puntualmente il caso in cui si decida di rimettere in libertà lo straniero, anche se si tratta pur sempre di un’eccezione. E questo ci pare determini un sovvertimento dei principi costituzionali relativi alla tutela della libertà personale, anche se questo ci sembra in realtà un sovvertimento ancora più odioso poiché equivale all’ammissione che il principio del favor libertatis non si applichi ai cittadini stranieri.
Nicola Schingaro, PhD
Sociologo e Urban Planner
Dipartimento di Scienze politiche
Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’
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